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Art. 73 DPR 600/73 - Ritenuta sui dividendi

Le disposizioni dell’art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalle società ivi indicate, si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da altre norme emanate nell’esercizio della delega legislativa di cui alla L. 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, comprese quelle degli artt. 10 bis e 10 ter. In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 11 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, si applica il terzo comma dell’art. 54 del presente decreto.




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