L’archivio di cui all’ articolo 3 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, registra e conserva per non meno di cinquanta anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie, il numero di catalogo ove previsto, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente o del detentore dell’arma da fuoco. 2. Nel medesimo archivio sono registrati i dati delle munizioni di cui all’ articolo 3 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente delle munizioni medesime (1). (1) Articolo aggiunto dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 204/2010.