La dogana alla quale vengono presentate per l'importazione definitiva armi comuni da sparo deve, dopo la nazionalizzazione, curarne l'inoltro, a spese dell'importatore, al Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia od alla più vicina sezione di esso, eccezion fatta per le armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n. 186 , alla legge 12 dicembre 1973, n. 993 , ed alle altre disposizioni vigenti, purché provviste dei segni distintivi di cui al primo comma dell'art. 11. È abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186 .