Art. 23 L. 110/75 -  Armi clandestine

Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7, ovvero non sottoposte alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (1); 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11. È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine (2). Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro (3). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11 (4). Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi. Non è punibile, ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o l'importazione ai sensi dell'articolo 11 (5). (1) Numero così modificato dal n. 1) della lettera h) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121. (2) Comma prima sostituito dall'art. 9, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e poi così modificato dal numero 1) della lettera o) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 204/2010. (3) Comma prima sostituito dall'art. 9, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e poi così modificato dal numero 2) della lettera o) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 204/2010. (4) Comma prima sostituito dall'art. 9, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e poi così modificato dal numero 3) della lettera o) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 204/2010. (5) Comma così sostituito dal n. 2) della lettera h) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121.

Cass. pen., Sez. I 20/04/2015 n. 39787; Cass. pen., Sez. I 15/04/2014 n. 23320; Cass. pen., Sez. VI 16/10/2013 n. 45903; Cass. pen., Sez. I 14/12/2012 n. 21664; Cass. pen., Sez. V 19/10/2010 n. 40906


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