Art. 23 L. 110/75 -  Armi clandestine

1. Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7, ovvero non sottoposte alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (1); 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.

2. È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine (2).

3. Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro (3).

4. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11 (4).

5. Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.

6. Non è punibile, ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o l'importazione ai sensi dell'articolo 11 (5).

(1) Numero così modificato dal n. 1) della lettera h) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121.

(2) Comma prima sostituito dall'art. 9, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e poi così modificato dal numero 1) della lettera o) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 204/2010.

(3) Comma prima sostituito dall'art. 9, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e poi così modificato dal numero 2) della lettera o) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 204/2010.

(4) Comma prima sostituito dall'art. 9, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e poi così modificato dal numero 3) della lettera o) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 204/2010.

(5) Comma così sostituito dal n. 2) della lettera h) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 29 settembre 2013, n. 121.



  1. Armi clandestine – Segni identificativi – Compresenza. Ai fini dell’esclusione della clandestinità, i numeri, i contrassegni e le sigle prescritti dall’art. 11 della legge n. 110/1975 devono essere tutti compresenti; la mancanza anche di uno solo di tali elementi rende l’arma clandestina. (Cass. pen., Sez. I, 14 marzo 2025, n. 10330).

  2. Armi prodotte in Italia – Elementi identificativi. Per le armi prodotte in Italia, l’identificazione richiede il marchio o la sigla del fabbricante, il numero di catalogo, la matricola progressiva e il contrassegno del Banco nazionale di prova; l’assenza di uno di essi è sufficiente a integrare la clandestinità. (Cass. pen., Sez. I, 14 marzo 2025, n. 10330; Cass. pen., Sez. I, 27 marzo 2013, n. 18778, Reccia).

  3. Armi importate – Regolarità. Per le armi prodotte all’estero, la regolarità presuppone i punzoni di prova riconosciuti in Italia e gli ulteriori segni identificativi previsti dalla legge; in difetto, l’importatore è tenuto a promuovere gli adempimenti di regolarizzazione. (Cass. pen., Sez. I, 14 marzo 2025, n. 10330).

  4. Ratio della fattispecie. L’art. 23 della legge n. 110/1975 tutela l’interesse al controllo costante delle armi comuni da sparo e dei rispettivi detentori, assicurando l’immediata identificabilità dell’arma e della sua provenienza. (Cass. pen., Sez. I, 10 gennaio 2024, n. 1215).

  5. Mancanza di matricola – Armi anteriori alla legge n. 110/1975. Integra il reato di detenzione di arma clandestina la detenzione di arma comune da sparo prodotta dopo il 1920 e prima dell’entrata in vigore della legge n. 110/1975, quando non sia stata tempestivamente presentata al Banco nazionale di prova per l’apposizione della matricola. (Cass. pen., Sez. I, 9 giugno 2010, n. 25118, Erion).

  6. Onere del detentore – Verifica dei segni. Chi detiene un’arma comune da sparo deve accertarsi della presenza dei segni distintivi prescritti dall’art. 11 della legge n. 110/1975 e non può invocare l’ignoranza dell’abrasione o della cancellazione di essi. (Cass. pen., Sez. I, 18 gennaio 2019, n. 11908, Passaro).

  7. Eccezione per armi anteriori al 1920. L’esenzione dall’obbligo di regolarizzazione previsto per le armi risalenti a epoca anteriore al 1920 richiede la prova del relativo presupposto storico da parte di chi la invoca. (Cass. pen., Sez. I, 29 luglio 2026, n. 28787).

  8. Matricola abrasa – Equiparazione all’assenza. L’abrasione della matricola è equiparata alla sua mancanza, poiché impedisce la ricostruzione immediata della provenienza dell’arma e determina la clandestinità rilevante ai sensi dell’art. 23 della legge n. 110/1975. (Cass. pen., Sez. V, 7 aprile 2025, n. 13303).

  9. Pistola a salve trasformata. È arma clandestina, la cui detenzione integra il reato previsto dall’art. 23 della legge n. 110/1975, anche la pistola a salve originariamente priva di matricola e artigianalmente trasformata in arma da sparo. (Cass. pen., Sez. I, 22 febbraio 2019, n. 28814, Largitto).

  10. Armi importate – Tracciabilità e clandestinità. Armi importate, ancora prive dei punzoni del Banco nazionale di prova, non sono necessariamente clandestine se l’importazione, il transito doganale, il trasporto e la consegna siano integralmente autorizzati e tracciati dalle autorità competenti. (Cass. pen., Sez. I, 10 gennaio 2024, n. 1215).

  11. Detenzione di arma clandestina – Illiceità assoluta. L’arma clandestina non è suscettibile di lecita detenzione, diversamente da quanto può astrattamente verificarsi per armi non clandestine detenute in violazione di prescrizioni amministrative o penali. (Cass. pen., Sez. V, 2 aprile 2026, n. 12352).

  12. Porto e trasporto di arma clandestina. L’arma clandestina non può essere lecitamente portata in luogo pubblico o aperto al pubblico; la sua natura impedisce di configurare un ordinario e lecito trasporto, salve le specifiche ipotesi di non punibilità previste dall’art. 23, comma 6. (Cass. pen., Sez. V, 2 aprile 2026, n. 12352; Cass. pen., Sez. I, 10 gennaio 2024, n. 1215).

  13. Trasporto al Banco nazionale di prova. La causa di non punibilità prevista dall’art. 23, comma 6, riguarda il trasporto dell’arma priva dei prescritti segni identificativi destinata alla presentazione al Banco nazionale di prova o effettuato nell’ambito dell’importazione secondo legge. (Cass. pen., Sez. I, 10 gennaio 2024, n. 1215).

  14. Detenzione e ricettazione – Presunzione indiziaria. Il possesso di un’arma clandestina, in assenza di elementi contrari, costituisce prova del delitto di ricettazione, poiché l’abrasione della matricola manifesta la finalità di impedirne l’identificazione e rende evidente la provenienza illecita dell’arma. (Cass. pen., Sez. I, 31 ottobre 2025, n. 2678).

  15. Ricettazione – Consapevolezza della provenienza illecita. Ricevere o detenere un’arma sapendo che è stata privata della matricola integra il delitto di ricettazione, essendo la cancellazione del segno identificativo idonea a dimostrare la consapevolezza della provenienza delittuosa. (Cass. pen., Sez. II, 23 marzo 2004, n. 39648, Divano).

  16. Ricettazione – Abrasione della matricola. L’abrasione della matricola, se finalizzata a occultare l’identità dell’arma, consente di desumere il proposito di occultamento del possessore e il dolo di ricettazione. (Cass. pen., Sez. I, 28 maggio 2019, n. 37016, Spina; Cass. pen., Sez. I, 26 febbraio 2014, n. 39223, Bonfiglio).

  17. Elemento soggettivo – Dolo eventuale. L’accettazione del rischio di ricevere un’arma clandestina può rilevare non solo ai fini della ricettazione, ma anche rispetto alla successiva condotta di detenzione della medesima arma, quale stabile disponibilità del bene. (Cass. pen., Sez. I, 29 maggio 2026, n. 19951).

  18. Specialità – Art. 23 legge n. 110/1975 e legge n. 895/1967. Il delitto previsto dall’art. 23, comma 2, della legge n. 110/1975, quale disciplina speciale in materia di armi clandestine, assorbe la corrispondente fattispecie prevista dagli artt. 2 e 7 della legge n. 895/1967. (Cass. pen., Sez. I, 1° ottobre 2024, n. 36527).

  19. Arma clandestina e arma comune – Specialità. La detenzione di arma clandestina non concorre con quella di arma comune da sparo quando le condotte si riferiscano alla medesima arma e costituiscano un unico fatto naturalistico; il concorso può configurarsi solo in presenza di condotte autonome e successive. (Trib. Treviso, 17 marzo 2020, n. 65).

  20. Munizioni riferibili ad arma clandestina – Omessa denuncia. L’omessa denuncia di cartucce che, per calibro e quantità, possano costituire munizionamento di una possibile arma clandestina integra l’autonomo reato di cui all’art. 697 c.p., poiché l’arma clandestina non è in alcun caso legalmente detenibile. (Cass. pen., Sez. I, 9 gennaio 2024, n. 7856).



L’art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 disciplina le armi comuni da sparo e le canne qualificate come clandestine, ossia quelle non sottoposte alle verifiche previste dalla normativa vigente oppure prive dei numeri, contrassegni e sigle prescritti dall’art. 11 L. 110/1975 – Contrassegni e iscrizioni. La disposizione è diretta a garantire la tracciabilità dell’arma, rendendone possibile l’immediata identificazione sotto il profilo della provenienza, della fabbricazione e della circolazione.

La clandestinità non dipende dalla mera idoneità offensiva dell’arma, ma dalla mancanza dei suoi requisiti identificativi legali. In particolare, l’assenza o l’abrasione della matricola, dei marchi o degli altri segni prescritti può rendere l’arma clandestina anche quando il suo funzionamento e la sua natura di arma comune da sparo non siano controversi. La giurisprudenza sottolinea che i segni identificativi devono essere presenti congiuntamente e che la mancanza anche di un solo elemento può assumere rilievo ai fini della fattispecie.

L’articolo distingue le condotte secondo il loro grado di offensività. Fabbricazione, introduzione nello Stato, esportazione, commercio, vendita e cessione di armi o canne clandestine sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni e la multa; la sola detenzione comporta la reclusione da uno a sei anni e la multa. Il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché la cancellazione, contraffazione o alterazione dei segni identificativi, sono assoggettati a una pena più severa rispetto alla semplice detenzione.

La norma prevede inoltre conseguenze necessarie in caso di condanna: la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle armi. È prevista una limitata causa di non punibilità per il trasporto finalizzato alla presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova o per l’importazione effettuata secondo le modalità di legge; tale eccezione non legittima, però, una generica disponibilità dell’arma priva dei requisiti identificativi.

L’arma clandestina non è suscettibile di lecita detenzione o porto. L’abrasione della matricola può inoltre costituire un significativo elemento indiziario della provenienza illecita del bene, rilevante anche nell’accertamento del delitto di ricettazione – art. 648 c.p.

Le informazioni qui contenute consentono di individuare rapidamente quando un’arma possa essere considerata clandestina, distinguendo l’assenza dei segni identificativi dalle diverse ipotesi di irregolare detenzione o porto di armi. È utile per orientarsi tra la disciplina dell’art. 23 L. 110/1975 – Armi clandestine, gli obblighi relativi a matricola, punzoni e contrassegni dell’art. 11 L. 110/1975 – Contrassegni e iscrizioni], nonché le fattispecie connesse di detenzione abusiva di armi – art. 697 c.p. e ricettazione – art. 648 c.p..

 


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