Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o modifica o altera la composizione dei prodotti esplodenti riconosciuti e classificati a norma dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 206 euro 1.032 (1). La sanzione di cui al comma precedente non si applica ai fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal Ministero dell'interno per l'attività di ricerca, studio e sperimentazione condotta nel proprio stabilimento. (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.