Art. 24 L. 110/75 - Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o modifica o altera la composizione dei prodotti esplodenti riconosciuti e classificati a norma dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 206 euro 1.032 (1).
La sanzione di cui al comma precedente non si applica ai fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal Ministero dell'interno per l'attività di ricerca, studio e sperimentazione condotta nel proprio stabilimento. (1)
La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Esplosivi non riconosciuti – Fattispecie. L’art. 24 L. 110/1975 punisce la fabbricazione di un prodotto esplodente non riconosciuto, nonché la modifica o alterazione della composizione di prodotti esplodenti già riconosciuti e classificati ai sensi dell’art. 53 T.U.L.P.S.; la fattispecie non richiede che il prodotto sia anche munito di particolare micidialità. (Art. 24 L. 110/1975).
Fabbricazione autorizzata per ricerca e sperimentazione. La causa di esclusione della pena opera esclusivamente per i fabbricanti muniti di licenza del Ministero dell’interno e limitatamente all’attività di ricerca, studio e sperimentazione condotta nel proprio stabilimento. (Art. 24, comma 2, L. 110/1975).
Riconoscimento e classificazione – Distinzione. L’art. 53 T.U.L.P.S. distingue tra prodotti esplodenti riconosciuti e classificati e prodotti esplodenti non riconosciuti e non classificati; la qualificazione del prodotto costituisce il presupposto essenziale per individuare la disciplina applicabile. (Cass. pen., Sez. I, 20 luglio 2026, n. 27274; Cass. pen., Sez. I, 6 maggio 1982, n. 7420, Verbano).
Esplosivi non classificati e marcatura CE. La detenzione penalmente rilevante ai sensi della disciplina dell’art. 53 T.U.L.P.S. ha ad oggetto prodotti esplodenti non riconosciuti e classificati ovvero privi di marcatura CE; la sola mancata prova documentale della provenienza non integra, di per sé, l’illecito. (Cass. pen., Sez. I, 20 luglio 2026, n. 27274).
Tracciabilità – Valore indiziario. L’assenza di fatture o di altri elementi di tracciabilità non equivale automaticamente a prova della non classificazione del prodotto esplodente, ma può costituire un elemento indiziario dal quale il giudice può desumere, unitamente ad altri dati, l’irregolarità del materiale detenuto. (Cass. pen., Sez. I, 20 luglio 2026, n. 27274).
Esplosivi e materie esplodenti – Criterio distintivo. La distinzione tra le materie esplodenti, rilevanti ai sensi dell’[art. 678 c.p. – Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti], e gli esplosivi disciplinati dalla normativa speciale dipende dal requisito della micidialità, intesa quale attitudine a provocare un’esplosione con rilevante efficacia distruttiva. (Cass. pen., Sez. I, 24 aprile 2025, n. 15941; Cass. pen., Sez. I, 16 febbraio 2021, n. 12767, Salvi).
Micidialità – Valutazione concreta. La micidialità dell’ordigno costituisce un accertamento di fatto e può dipendere non solo dalla natura chimica della sostanza, ma anche dal quantitativo, dal confezionamento, dalle modalità di costruzione, dal luogo di deposito e dalla prossimità a luoghi frequentati. (Cass. pen., Sez. I, 24 aprile 2025, n. 15941).
Ordigno composto – Valutazione unitaria. Per qualificare un congegno quale ordigno micidiale, occorre considerare la sua unitaria complessità di funzione ed effetto, non già la natura isolata dei singoli componenti, che possono essere in sé non offensivi. (Cass. pen., Sez. I, 26 marzo 2018, n. 41193, Fallanca; Cass. pen., Sez. I, 24 aprile 2025, n. 15941).
Semplicità artigianale – Irrilevanza. La semplicità della fabbricazione non esclude la natura di ordigno micidiale, purché il congegno sia concretamente atto all’impiego, cioè utilizzabile secondo la sua naturale destinazione offensiva. (Cass. pen., Sez. I, 26 marzo 2018, n. 41193, Fallanca; Cass. pen., Sez. I, 15 ottobre 2009, n. 42872, Gentile).
Materiali pirotecnici – Rilevanza del contesto. Materiali pirotecnici non micidiali se considerati isolatamente possono assumere, per quantità, precario confezionamento, concentrazione in ambiente angusto o prossimità a persone e cose, caratteristiche tali da integrare il delitto di illegale detenzione di esplosivi. (Cass. pen., Sez. I, 14 ottobre 2013, n. 45614, Persello; Cass. pen., Sez. I, 24 aprile 2025, n. 15941).
Giochi pirici – Regola generale. La fabbricazione, cessione o detenzione di fuochi di artificio e giocattoli pirici, quando non presentino carattere micidiale, rientra nella contravvenzione prevista dall’[art. 678 c.p. – Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti], e non nel delitto relativo agli esplosivi qualificati dalla normativa speciale. (Trib. Potenza, 9 febbraio 2024, n. 118).
Plichi esplosivi e bottiglie incendiarie. Bottiglie e involucri esplosivi o incendiari possono essere qualificati come ordigni micidiali e assimilati alle armi da guerra, quando abbiano concreta capacità di provocare una deflagrazione offensiva per la vampata, la proiezione di schegge, la carica contenuta o le modalità di confezionamento. (Cass. pen., Sez. I, 24 aprile 2025, n. 15941; Cass. pen., Sez. I, 22 gennaio 2009, n. 6132, Mattei).
Bomba carta – Accertamento concreto. Anche un congegno comunemente denominato “bomba carta” può integrare un ordigno micidiale, ove l’esame del manufatto nel suo complesso dimostri una concreta capacità offensiva e distruttiva. (Cass. pen., Sez. I, 22 gennaio 2009, n. 6132, Mattei).
Detenzione in ambiente angusto. La concentrazione di materiale esplodente in un ambiente ristretto costituisce un elemento rilevante per l’accertamento della micidialità e del pericolo per persone o cose, specialmente se associata a quantità elevate o modalità inadeguate di custodia. (Cass. pen., Sez. I, 19 luglio 2018, n. 50925, Luongo; Cass. pen., Sez. I, 24 aprile 2025, n. 15941).
Concorso con norme più gravi. Quando il prodotto o il congegno presenti i requisiti dell’esplosivo micidiale o dell’ordigno assimilato ad arma da guerra, la sua disciplina penale va individuata nella normativa speciale relativa agli esplosivi e alle armi da guerra, non nella sola contravvenzione concernente le materie esplodenti. (Cass. pen., Sez. I, 24 aprile 2025, n. 15941).