Art. 26 L. 110/75 -  Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni

È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773 , chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia .

Cass. pen., Sez. I 15/07/2015 n. 47712; Cass. pen., Sez. I 09/06/2010 n. 24506; Cass. pen., Sez. I 12/03/2009 n. 15553; Corte cost. 30/10/1996 n. 368;


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