Art. 28 L. 110/75 -  Responsabilità nell'impiego di esplosivi

I titolari delle licenze di deposito per il consumo permanente, temporaneo o giornaliero di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso adibiti, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e 100 e 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e successive modificazioni, devono seguire personalmente o esclusivamente a mezzo delle persone che li rappresentano a norma dell'art. 8 del citato testo unico le attività e le operazioni d'impiego e di utilizzo degli esplosivi medesimi. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al precedente comma è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1). (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.




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