È vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate negli articoli 1 e 2. 2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da euro 103 a euro 516 (1). (1) Cosí sostituito dall'art. 10-bis, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.