Art. 33 L. 110/75 -  Aste pubbliche

È vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate negli articoli 1 e 2. 2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da euro 103 a euro 516 (1). (1)  Cosí sostituito dall'art. 10-bis, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

Corte cost. 21/07/2000 n. 326


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