Art. 4 L. 110/75 - Porto di armi od oggetti atti ad offendere
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773 , e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione (1).
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4 (2).
Il contravventore è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive (3).
È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena è dell’arresto da tre a sei anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza (4).
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l’arresto da sei a diciotto mesi e con l’ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro (5).
La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall’articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l’uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso (6).
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto (7).
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.
(1) Comma così modificato dal numero 1) della lettera b) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 204/2010.
(2) Comma così modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 204/2010.
(3) Comma così modificato prima dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689 poi dall'art. 2, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione e, infine, dal numero 3) della lettera b) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 204/2010.
(4) Comma così modificato prima dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689 e poi dal numero 4) della lettera b) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 204/2010.
(5) Comma così modificato prima dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689 e poi dal numero 5) della lettera b) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 204/2010.
(6) Comma così sostituito dal comma 31 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94. (7) Comma soppresso dall'art. 8, D.L. 26 aprile 1993, n. 122.
Testi per l'Approfondimento
Armi, Esplodenti, Munizioni, di Russo Ivan Raul Rocco, 2019
Tirapugni: Corte di Cassazione penale, Sentenza n. 23840/2021
La Corte ha precisato che la noccoliera, a differenza del tirapugni metallico, non ha siffatta esclusiva funzione, in quanto può essere utilizzata anche allo scopo di proteggere le nocche della mano. Integra la contravvenzione di cui all’art. 699, comma secondo, cod. pen., e non quella di cui all’art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n.110, il porto ingiustificato di un tirapugni metallico, il quale, non avendo altra funzione che quella di incrementare la potenzialità lesiva dell’azione violenta perpetrata a mezzo di esso, costituisce un’arma propria cd. bianca.
Balestra: Sentenza Cassazione n. 22341 del 2021
Strumento da punta atto ad offendere
In tema di reati concernenti le armi, deve escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno, non ha più da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani, ma piuttosto funzioni ornamentali, di collezione o, talora, sportive; ne consegue che non vi è obbligo di denuncia, e il porto, fuori dell'abitazione e sue pertinenze, al pari di quello delle relative frecce, se ingiustificato è punito non ai sensi dell'art. 699 cod. pen., ma dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110.
Roncola - Cassazione n. 17942 del 2020
In tema di minaccia, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi una roncola, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona. (Conf. Sez. V, n. 6763 del 1982, Rv. 154534-01).
Coltello - Cassazione Sentenza n. 10810 del 2020
Integra il reato di cui all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, il porto senza giustificato motivo di un'arma (nella specie un coltello) all'interno di uno spazio comune condominiale, in quanto, non essendo detto spazio destinato in via esclusiva al servizio della singola abitazione, non può considerarsi come sua appartenenza.
Giurisprudenza di Legittimità Sentenza n. 2922 del 10/12/2019 - Scacciacani
Il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge.
Cassazione Sentenza n. 578 del 30/09/2019 - coltello
Il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto. (Fattispecie relativa al rinvenimento di un taglierino ed un coltello con lama nello zaino di un soggetto senza fissa dimora che si aggirava all'interno di un parcheggio, in cui la Corte ha ritenuto che l'indisponibilità di un'abitazione stabile non può da sola consentire il porto indiscriminato ed ingiustificato di oggetti di tale tipo, potendo il suddetto soggetto far ordinariamente riferimento ad un luogo riservato dove depositarli).
Minaccia Aggravata - Cassazione Sentenza n. 26059 del 2019
Integra gli estremi del delitto di minaccia aggravata dall'uso di un'arma, di cui all'articolo 612 del codice penale, comma secondo, in relazione all'art. 339, comma primo, cod. pen., la condotta di chi cosparga di liquido infiammabile il luogo in cui si trova la vittima e, impugnando un accendino, minacci di appiccare il fuoco, atteso che anche oggetti comuni possono essere qualificati come armi improprie ai sensi dell'art. 585, comma secondo, cod. pen. quando, in un contesto aggressivo, possano essere utilizzati come mezzi di offesa alla persona.
Cons. Stato, Sez. III 19/02/2016 n. 690;
Cass. pen., Sez. I 23/09/2015 n. 45548;
Cass. pen., Sez. I 21/05/2015 n. 27246;
Cass. pen., Sez. I 15/04/2015 n. 23383;
Cons. Stato, Sez. III 04/07/2014 n. 3378;
Cass. pen., Sez. V 21/11/2013 n. 49517;
Cronaca
Proposta di legge del 2018
Premesso che gli ufficiali di pubblica sicurezza, secondo quanto riportato dal comma 1 dell'articolo 73, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che prevede il rilascio della licenza di porto d'armi, di recente vi è la seguente proposta di legge al vaglio delle Camere:
"1. Al personale appartenente alle Forze di polizia è riconosciuta la facoltà di richiedere il rilascio della licenza di porto d'armi per difesa personale a seguito di attestazione delle amministrazioni e dei comandi competenti.
2. La richiesta di cui al comma 1 non è gravata da alcun tipo di spesa od onere accessorio a carico del personale di cui al comma 1.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo."
Strage in Norvegia con un Arco: uccise 5 persone
Notizia del 14 Ottobre 2021, la Polizia Norvegese ha fermato (ferendolo) il carnefice che ha ucciso cinque persone (passanti) con arco e frecce.
Curiosità
Libretto d'epoca personale per la Licenza di Porto d'Armi.