Art. 4 L. 110/75 - Porto di armi od oggetti atti ad offendere
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773 , e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione (1).
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4 (2).
Il contravventore è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive (3).
È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l’arresto da uno a tre anni e con l’ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena è dell’arresto da tre a sei anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza (4).
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l’arresto da sei a diciotto mesi e con l’ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro (5).
La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall’articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l’uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso (6).
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto (7).
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.
(1) Comma così modificato dal numero 1) della lettera b) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 204/2010.
(2) Comma così modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 204/2010.
(3) Comma così modificato prima dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689 poi dall'art. 2, D.L. 20 agosto 2001, n. 336, come modificato dalla relativa legge di conversione e, infine, dal numero 3) della lettera b) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 204/2010.
(4) Comma così modificato prima dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689 e poi dal numero 4) della lettera b) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 204/2010.
(5) Comma così modificato prima dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689 e poi dal numero 5) della lettera b) del comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 8 dello stesso D.Lgs. n. 204/2010.
(6) Comma così sostituito dal comma 31 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94. (7) Comma soppresso dall'art. 8, D.L. 26 aprile 1993, n. 122.
Testi per l'Approfondimento
Armi, Esplodenti, Munizioni, di Russo Ivan Raul Rocco, 2019
Giurisprudenza
Tripartizione degli oggetti vietati
L’art. 4 distingue le armi e gli strumenti soggetti a divieto assoluto, gli oggetti nominativamente elencati il cui porto richiede un giustificato motivo e gli oggetti innominati, per i quali occorrono sia l’assenza di giustificazione sia circostanze di tempo e luogo che ne rendano evidente l’impiego offensivo.
Cass. pen., sez. I, 9 gennaio 2025, n. 752.
Coltello: basta l’assenza di giustificato motivo
Il coltello qualificabile come strumento da punta o da taglio atto ad offendere rientra nella prima parte dell’art. 4, comma 2: il porto è punibile quando manca il giustificato motivo, senza necessità di dimostrare un concreto progetto aggressivo.
Cass. pen., sez. I, 26 giugno 2026, n. 23795.
Pericolosità presunta degli strumenti nominati
Per coltelli, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni e sfere metalliche, il legislatore ha compiuto una valutazione preventiva di pericolosità; non è pertanto necessario accertare anche le specifiche circostanze di tempo e luogo.
Corte cost., 10 luglio 2023, n. 139.
Oggetti innominati: serve la pericolosità concreta
Per gli oggetti non espressamente contemplati dalla norma, la punibilità richiede un duplice accertamento: l’assenza di un giustificato motivo e la chiara utilizzabilità offensiva nelle concrete circostanze di tempo e luogo.
Cass. pen., sez. I, 9 aprile 2026, n. 13037.
Nozione di giustificato motivo
Il giustificato motivo sussiste solo quando l’esigenza del portatore sia coerente con regole di condotta lecite, con la natura dell’oggetto, le condizioni personali, il luogo, il momento e la funzione normale dello strumento.
Cass. pen., sez. I, 16 giugno 2026, n. 22075.
Giustificazione da fornire subito
Il motivo idoneo a escludere il reato è quello rappresentato nell’immediatezza del controllo, perché verificabile dagli agenti; una spiegazione formulata solo nel processo è normalmente inidonea.
Cass. pen., sez. I, 31 marzo 2025, n. 12386.
Taglierino e pregresse mansioni lavorative
Il porto di un taglierino con lama di cinque centimetri integra il reato se manca una ragione concreta e attuale; il generico richiamo a un’attività lavorativa cessata da tempo non costituisce giustificato motivo.
Trib. Treviso, 26 febbraio 2026, n. 18.
Coltello da cucina nell’atrio condominiale
L’atrio condominiale non è pertinenza esclusiva dell’abitazione; il porto di un coltello da cucina con lama di venti centimetri in tale spazio è punibile se non sorretto da una ragione lecita e attuale.
Trib. Trieste, 24 febbraio 2026, n. 267.
Vendetta dopo una precedente aggressione
La volontà di portare un coltello per tornare sul luogo di una precedente aggressione e vendicarsi non integra un giustificato motivo, ma conferma l’assenza di una finalità lecita.
Trib. Trieste, 24 febbraio 2026, n. 267.
Coltello nell’automobile
Il coltello custodito nell’auto può integrare porto e non semplice trasporto quando sia collocato in un luogo di immediata disponibilità per il conducente, come il vano portaoggetti o la tasca della portiera.
Cass. pen., sez. I, 10 aprile 2026, n. 13277.
Bisturi nell’auto in orario notturno
Il bisturi, per le sue caratteristiche, è uno strumento da punta e taglio atto a offendere; il porto notturno in un punto facilmente accessibile dell’auto, senza spiegazione immediata e verificabile, integra la fattispecie.
Cass. pen., sez. I, 10 aprile 2026, n. 13277.
Dimenticanza dell’attrezzo di lavoro
La tesi dell’avvenuta dimenticanza di un utensile professionale può essere disattesa se incoerente con le circostanze oggettive, come l’assenza nell’auto degli altri strumenti o indumenti di lavoro cui l’oggetto sarebbe stato collegato.
Cass. pen., sez. I, 10 aprile 2026, n. 13277.
Coltello per tagliare hashish
Non costituisce motivo lecito il porto di un coltello destinato a tagliare sostanza stupefacente acquistata per uso personale, trattandosi comunque di condotta amministrativamente illecita.
Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 2025, n. 1827.
Coltello a serramanico non a scatto
Il coltello a serramanico non a scatto costituisce, in linea di principio, strumento da punta e taglio soggetto all’art. 4, comma 2, e non arma per cui il porto è radicalmente vietato ai sensi dell’art. 699 c.p.
Cass. pen., sez. I, 10 giugno 2025, n. 21845.
Mazza da baseball
La mazza da baseball è uno strumento nominato ai sensi dell’art. 4, comma 2; il porto senza giustificato motivo è punibile indipendentemente dalla prova di un uso offensivo programmato.
Cass. pen., sez. I, 3 giugno 2025, n. 20575.
Mazza in auto e attività sportiva non attuale
La dichiarazione di usare saltuariamente una mazza per giocare a baseball non giustifica il porto se, al controllo, non vi siano palline o altra attrezzatura sportiva e il contesto renda inattuale l’attività prospettata.
Cass. pen., sez. I, 3 giugno 2025, n. 20575.
Bastone di legno come mazza
Un bastone di legno può essere qualificato come “mazza” e quindi rientrare negli oggetti nominati, con conseguente punibilità del porto ingiustificato anche in assenza di particolari circostanze rivelatrici di offensività concreta.
Cass. pen., sez. I, 9 gennaio 2025, n. 752.
Manico di zappa come oggetto innominato
Un manico di zappa non coincide necessariamente con la nozione di mazza; se qualificato come strumento innominato, richiede la prova delle circostanze di tempo e luogo idonee a renderlo chiaramente utilizzabile per l’offesa.
Cass. pen., sez. I, 11 febbraio 2021, n. 33324.
Piede di porco
Il piede di porco rientra tra gli strumenti nominati, poiché presenta oggettiva attitudine offensiva; il porto senza giustificato motivo è quindi punibile senza ulteriore verifica sulla concreta prospettiva di aggressione.
Cass. pen., sez. I, 9 aprile 2026, n. 13037.
Coltello nello zaino di persona senza fissa dimora
La condizione di senza fissa dimora non attribuisce una facoltà generalizzata di portare coltelli o taglierini; occorre sempre una ragione specifica, attuale e coerente con la funzione dell’oggetto.
Cass. pen., sez. I, 30 settembre 2019, n. 578.
Spazio condominiale non equiparato all’abitazione
Lo spazio comune di un condominio non è una pertinenza dell’abitazione in senso esclusivo: il porto ingiustificato di un coltello in tale luogo ricade nell’art. 4.
Cass. pen., sez. I, 24 febbraio 2020, n. 10810.
Roncola come arma impropria
La roncola è un’arma impropria se portata in circostanze nelle quali risulti utilizzabile per l’offesa alla persona; il suo impiego in una minaccia può integrare l’aggravante dell’uso di armi.
Cass. pen., sez. V, 7 febbraio 2020, n. 17942.
Balestra
La balestra non è arma propria quando, per caratteristiche e uso corrente, abbia prevalentemente funzione ornamentale, collezionistica o sportiva; il porto ingiustificato della balestra e delle frecce è tuttavia sanzionabile ai sensi dell’art. 4, comma 2.
Cass. pen., sez. I, 9 giugno 2021, n. 22341.
Pistole giocattolo e scacciacani senza tappo rosso
Il porto senza giustificato motivo di armi giocattolo metalliche o pistole scacciacani prive del tappo rosso può integrare la contravvenzione di cui all’art. 4, comma 2.
Cass. pen., sez. I, 10 dicembre 2019, n. 2922.
Scacciacani trasformata
La pistola a salve trasformata in arma idonea a sparare proiettili deve essere trattata come arma da fuoco; se priva dei segni identificativi prescritti, può integrare la fattispecie dell’arma clandestina.
Cass. pen., sez. I, 9 ottobre 2024, n. 37174.
Tirapugni metallico
Il tirapugni metallico è arma propria bianca, poiché non ha una funzione diversa dall’incremento della capacità lesiva dell’azione violenta; il suo porto è riconducibile all’art. 699 c.p., non alla contravvenzione dell’art. 4.
Cass. pen., sez. I, 13 gennaio 2021, n. 23840.
Noccoliera e tirapugni: differenza
La noccoliera non coincide automaticamente con il tirapugni, potendo avere anche una funzione protettiva o ornamentale; il tirapugni metallico, invece, per la sua esclusiva finalità offensiva, è arma propria.
Cass. pen., sez. I, 3 giugno 2025, n. 20617.
Confisca dell’oggetto sequestrato
La condanna per il porto illecito comporta la confisca delle armi e degli oggetti atti ad offendere; la confisca può precluderne la restituzione anche se il bene è stato sottoposto a sequestro probatorio.
Cass. pen., sez. I, 8 settembre 2026, n. 33092.
Armi nelle riunioni pubbliche
Il porto di armi in una riunione pubblica è vietato anche al titolare di licenza; il legislatore attribuisce al contesto di aggregazione collettiva un autonomo e più grave disvalore.
Art. 4, commi 4 e 5, legge 18 aprile 1975, n. 110.
Oggetti simbolici nelle manifestazioni
Aste di bandiere, cartelli e striscioni utilizzati in manifestazioni e cortei non sono considerati armi ai fini dell’art. 4, salvo che siano concretamente adoperati come oggetti contundenti.
Art. 4, comma 11, legge 18 aprile 1975, n. 110.
Licenza di porto d’armi come eccezione
La licenza di porto d’armi non configura un diritto soggettivo permanente, ma un’autorizzazione eccezionale subordinata alla prova di un bisogno concreto e attuale e alla piena affidabilità del titolare.
Cons. Stato, sez. III, 17 giugno 2026, n. 4839.
Porto d’armi e valutazione di affidabilità
Il diniego o la revoca della licenza possono fondarsi anche su fatti non costituenti reato o su vicende che rivelino un rischio soltanto potenziale per la sicurezza pubblica.
Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2026, n. 1046.
Commento ed utilità
L’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 disciplina il porto fuori dall’abitazione di armi e di oggetti potenzialmente offensivi. La norma mira a prevenire l’impiego violento di beni che, per natura o per circostanze d’uso, possono ledere l’incolumità personale. Il punto decisivo non è soltanto quale oggetto venga trovato, ma dove, come, quando e per quale ragione concreta esso sia portato.
La prima distinzione da comprendere è quella tra detenzione, porto e trasporto. La detenzione è la disponibilità dell’oggetto in un luogo privato; il porto presuppone che l’oggetto sia portato fuori dall’abitazione o dalle sue pertinenze e sia prontamente utilizzabile; il trasporto, invece, ricorre quando l’oggetto viene trasferito senza immediata disponibilità offensiva, secondo modalità coerenti con una finalità lecita. In automobile, la differenza dipende spesso dalla collocazione: un coltello nel vano immediatamente accessibile al conducente può integrare porto, mentre un trasferimento verso un luogo determinato deve essere organizzato in modo da escludere una pronta utilizzabilità.
L’art. 4 opera su tre livelli. Il primo riguarda le armi e gli strumenti assimilati indicati dal comma 1: armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e apparecchi analoghi idonei a erogare elettrocuzione. Il loro porto è vietato in modo assoluto, salvo le autorizzazioni previste dall’art. 42 T.U.L.P.S. Il secondo riguarda gli strumenti espressamente nominati dal comma 2: bastoni muniti di puntale acuminato, coltelli e altri strumenti da punta o taglio atti a offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, strumenti softair e puntatori laser di classe pari o superiore a 3B. Per questi beni il porto è vietato senza giustificato motivo.
Il terzo livello è costituito dagli oggetti innominati: strumenti comuni, non espressamente qualificabili come armi da punta o taglio, ma chiaramente utilizzabili per l’offesa in ragione delle concrete circostanze di tempo e luogo. Qui non basta l’assenza del giustificato motivo: occorre anche dimostrare che, nel caso specifico, l’oggetto fosse chiaramente idoneo a essere usato contro una persona. È la ragione per cui un attrezzo da lavoro, un martello o un manico di zappa richiedono un esame più attento del contesto rispetto a un coltello o a una mazza.
La Corte costituzionale ha ritenuto legittima questa differenza. Per gli oggetti nominati, il legislatore ha formulato una valutazione preventiva di rischio: sono strumenti che, per caratteristiche intrinseche o ricorrente uso nella pratica, si prestano più facilmente all’offesa. Per gli oggetti innominati, invece, la loro normale funzione può essere del tutto lecita e occorre quindi verificare se il concreto contesto li abbia trasformati in strumenti offensivi.
Il giustificato motivo è il fulcro applicativo dell’art. 4. Non è una generica spiegazione soggettiva, né coincide con una preferenza o una mera eventualità d’uso. Deve consistere in un’esigenza effettiva, attuale, controllabile e proporzionata, coerente con la funzione normale dell’oggetto. Un coltello può essere giustificato, ad esempio, se portato da un lavoratore nell’ambito effettivo di una prestazione che ne richieda l’uso, oppure durante un’attività escursionistica o agricola nella quale lo strumento sia realmente utile; non è sufficiente affermare in modo generico che l’oggetto “potrebbe servire”.
La giurisprudenza è particolarmente rigorosa sul momento in cui la ragione deve essere illustrata. Il motivo rilevante è normalmente quello dichiarato subito, durante il controllo, proprio perché gli agenti possano verificarne l’attualità: luogo di lavoro, attrezzatura presente, percorso effettuato, attività in corso, strumenti collegati. Una spiegazione formulata soltanto in giudizio può essere valutata, ma è considerata meno credibile perché non immediatamente riscontrabile e potenzialmente costruita per finalità difensive.
Nella pratica, alcuni casi sono ricorrenti. Il coltello nell’automobile non è lecito solo perché riposto in un veicolo di proprietà. Se è nel cruscotto, nella tasca della portiera o in altro vano facilmente accessibile, il requisito del porto può essere integrato. Analogamente, non salva la generica qualità di lavoratore o artigiano se lo strumento non è collegato al lavoro svolto in quel momento, se il rapporto lavorativo è cessato o se mancano altri elementi obiettivi che rendano credibile la destinazione professionale.
Per gli strumenti sportivi vale una regola analoga. Una mazza da baseball può naturalmente avere una funzione lecita, ma, essendo espressamente contemplata nella categoria delle “mazze”, il suo porto richiede una ragione concreta. Andare o tornare da un allenamento, con la relativa attrezzatura e in un contesto coerente, può assumere rilievo; tenere la mazza stabilmente in auto senza materiale sportivo e senza attività programmata difficilmente risponde al requisito del giustificato motivo.
Il confine dell’abitazione non coincide con ogni area fisicamente vicina alla casa. Le pertinenze devono essere nella disponibilità esclusiva del titolare e funzionalmente al servizio dell’abitazione. Un atrio, una scala, un cortile o un corridoio condominiale sono normalmente spazi comuni, non pertinenze esclusive: portarvi un coltello significa quindi portarlo fuori dall’abitazione ai fini della norma.
Il quadro è stato reso più complesso dalle modifiche entrate in vigore nel 2026. L’art. 4, comma 8, contempla oggi una fattispecie più grave per il porto ingiustificato di lame affilate o appuntite superiori a otto centimetri e di determinati coltelli pieghevoli di almeno cinque centimetri, con blocco della lama o apertura con una mano: la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni. La clausola del giustificato motivo continua a operare per questa ipotesi.
Accanto a ciò, il riformulato art. 4-bis della legge n. 110/1975 prevede il divieto di porto per alcune categorie di strumenti, comprese le lame a doppio taglio e punta acuta, i coltelli a scatto di determinate caratteristiche, i coltelli “a farfalla” e gli strumenti camuffati od occultati. La norma configura un regime più severo, con pena della reclusione da uno a tre anni e senza una clausola espressa di giustificato motivo; la precisa classificazione tecnica dell’oggetto è dunque essenziale.
Il porto di un’arma o di uno strumento in una riunione pubblica è trattato con maggiore severità. Le armi sono vietate anche ai titolari di licenza; per gli oggetti dei primi due commi, il porto in riunione pubblica comporta un’autonoma e aggravata risposta sanzionatoria. La norma tutela il particolare rischio derivante dalla presenza di più persone e dalla possibile degenerazione di situazioni collettive. Restano esclusi, salvo uso contundente, gli oggetti simbolici di cortei e manifestazioni, come aste di bandiere, cartelli e striscioni.
La condanna comporta la confisca obbligatoria dell’arma o dell’oggetto atto a offendere. Inoltre, per le fattispecie più recenti connesse al porto di determinate lame, il Prefetto può disporre, fino a un anno, la sospensione della patente o il divieto di conseguirla, nonché la sospensione della licenza di porto d’armi o il divieto di ottenerla. Il procedimento penale può quindi avere conseguenze che si estendono alla mobilità e alle autorizzazioni di pubblica sicurezza.
Infine, è essenziale non confondere le armi improprie con le armi proprie. Le prime sono oggetti di uso comune che possono essere impiegati per offendere: la loro detenzione, in linea generale, non è vietata, ma il porto può diventarlo. Le armi proprie, incluse le armi bianche destinate naturalmente all’offesa, seguono invece una disciplina più rigorosa; il tirapugni metallico, per esempio, è ricondotto dalla Cassazione al porto abusivo di arma propria ex art. 699 c.p., non al semplice porto di oggetto atto a offendere.
Per il cittadino, la precauzione più efficace è evitare di tenere coltelli, mazze, taglierini, bastoni, catene o altri strumenti potenzialmente offensivi nell’auto o nello zaino “per ogni evenienza”. Se vi è una necessità lecita di portarli, essa deve essere reale, attuale, documentabile e coerente con il tragitto, il luogo e l’attività effettivamente svolta. In caso di controllo, una spiegazione veritiera e immediata, accompagnata da elementi oggettivi verificabili, è decisiva.