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  • Art. 842 Codice Ordinamento Militare - Appartenenti al ruolo dei volontari in ferma o in rafferma

Art. 1000 Codice Ordinamento Militare - Cessazione dell’appartenenza al complemento

L'ufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato nella riserva di complemento quando raggiunge i seguenti limiti di età: a) Esercito italiano: Armi di fanteria, cavalleria, artiglieri, genio, trasmissioni: subalterni: 45 anni; capitani: 47 anni; ufficiali superiori: 52 anni; Arma dei trasporti e dei materiali e corpi logistici: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni; (1) b) Marina militare: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori 55 anni; Aeronautica militare: ruolo naviganti: ufficiali inferiori: 45 anni; ufficiali superiori: 52 anni; tutti gli altri ruoli: ufficiali inferiori: 50 anni; ufficiali superiori: 55 anni; Arma dei carabinieri: subalterni: 45 anni; capitani: 48 anni; ufficiali superiori: 54 anni. Per gli ufficiali inferiori e superiori dell’Aeronautica militare del ruolo naviganti i predetti limiti di età si applicano soltanto se gli stessi si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 1001, comma 2. L'ufficiale che, prima di raggiungere i detti limiti di età, è riconosciuto non idoneo ai servizi della categoria di complemento è collocato nella riserva di complemento. Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età. L’ufficiale o il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nei commi precedenti, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare. (1) Numero così modificato dall’art. 4, comma 1, lett. s), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




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