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  • Art. 124 Codice Ordinamento Militare - Organizzazione territoriale periferica della Marina militare

Art. 1007 Codice Ordinamento Militare - Cessazione dal congedo illimitato

I militari di truppa cessano dal congedo illimitato e sono collocati in congedo assoluto: al raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età; prima del raggiungimento del quarantacinquesimo anno di età, se riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare incondizionato.




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