Art. 1008 Codice Ordinamento Militare - Collocamento nella riserva

Il personale militare può, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria: al compimento del limite massimo di età previsto per ciascun ruolo, in relazione al grado; (2) se chiede di cessare a domanda ai sensi dell'articolo 909, comma 4. (1) Nei casi di cui al comma 1 il militare è collocato direttamente nella categoria della riserva. (1) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, lett. oo), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. (2) Lettera così modificata dall’art. 4, comma 1, lett. hh), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




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