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  • Art. 1572 Codice Ordinamento Militare - Richiami dalla posizione di disponibilità

Art. 1009 Codice Ordinamento Militare - Permanenza nella riserva

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età: a) 73 anni se generale o ammiraglio di qualsiasi grado; b) 70 anni se ufficiale superiore o inferiore. Il personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. Il militare è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nei commi precedenti, se è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.




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