• Home
  • C. Ord. Militare
  • Art. 2209 bis Codice Ordinamento Militare - Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il

Art. 101 Codice Ordinamento Militare - Organizzazione generale dell'Esercito italiano

Per l'assolvimento dei compiti stabiliti dalla legge l'Esercito italiano è organizzato in comandi, enti e unità titolari di capacità operative, di supporto, logistiche, formative, addestrative, infrastrutturali e territoriali. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione delle strutture ordinative di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di Stato maggiore dell'Esercito. Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 e dall’art. 5, comma 2, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto