Art. 1010 Codice Ordinamento Militare - Cessazione dell’appartenenza alla riserva di complemento

L'ufficiale cessa di appartenere alla riserva di complemento ed è collocato in congedo assoluto quando raggiunge i seguenti limiti di età: a) 65 anni se ufficiale superiore; b) 62 anni se ufficiale inferiore.




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