L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano è posta alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e le articolazioni di comandi, enti e strutture dell'organizzazione di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito. Articolo modificato dall’art. 5, comma 2, lett. b), nn. 1) e 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.