Art. 103 Codice Ordinamento Militare - Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano

L'attribuzione delle funzioni nei settori del reclutamento e delle forze di completamento, del demanio e delle servitù militari, della leva e del collocamento al lavoro dei militari volontari congedati è effettuata con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito, con cui sono altresì individuati i Comandi, le unità e i reparti competenti per territorio o presidio. L'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le competenze dei comandi, reparti e unità di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito. In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorità alle regioni amministrative dell'arco alpino, è assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino. Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), nn. 1) e 2), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, dall’art. 5, comma 2, lett. c), nn. 1) e 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare