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Art. 106 Codice Ordinamento Militare - Direzione di amministrazione dell'Esercito italiano

La Direzione di amministrazione è posta alle dipendenze del Centro di responsabilità amministrativa dell’Esercito italiano, e svolge le competenze di cui all’articolo 94, su tutti gli enti dell’Esercito italiano, anche mediante delega, secondo gli ordinamenti di Forza armata. (1) (1) Comma così modificato dall’art. 5, comma 2, lett. f), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.




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