Art. 107 Codice Ordinamento Militare - Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano

Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare dell'Esercito italiano fanno capo al dipartimento delle infrastrutture presso lo Stato maggiore dell'Esercito che le espleta avvalendosi dei comandi e delle unità intermedie e periferiche dotate di adeguata struttura tecnica competente nelle specifiche materie. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del dipartimento di cui al comma 1, nonché dei comandi, unità e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito. Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), nn. 1), 2.1) e 2.2), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, dall’art. 5, comma 2, lett. g), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7 e, successivamente, così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.




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