Art. 1082 Codice Ordinamento Militare - Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età

La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di «a disposizione»; per i colonnelli «a disposizione» si applica l’articolo 1076, comma 2. La promozione di cui al comma 1 è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio ovvero in caso di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m­bis), se l'infermità che ha determinato la permanente non idoneità risulta dipendente da causa di servizio. Articolo abrogato dall’art. 1, comma 258, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.




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