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  • Art. 944 Codice Ordinamento Militare - Cessazione a domanda per ufficiali piloti e navigatori di complemento

Art. 1086 Codice Ordinamento Militare - Ufficiale che ha cessato dalla carica di Ministro o Sottosegretario

L'ufficiale non valutato in base all’articolo 1051, comma 1, è valutato per l'avanzamento dopo che cessa dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni dell’articolo 1085, comma 2, lettere a) e b).




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