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Art. 1088 Codice Ordinamento Militare - Maturazione tardiva dei requisiti speciali per gli ufficiali

All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dagli articoli 1093 e 1096, e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette è stato ritardato per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio, si applicano, quando è valutato per l'avanzamento, le disposizioni dell’articolo 1085, comma 2, lettere a) e b). Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.




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