Art. 1097 Codice Ordinamento Militare - Forme di avanzamento

L’avanzamento degli ufficiali avviene: ad anzianità, per i gradi di tenente, capitano, maggiore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e tenente colonnello e gradi corrispondenti; (1) a scelta, per i gradi di maggiore, esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti. (2) (1) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, lett. vv), n. 1), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 e, successivamente, dall’art. 13, comma 1, lett. e), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91. (2) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, lett. vv), n. 2), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




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