Se nel grado di colonnello, dopo che sono state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si raggiunge il numero massimo stabilito dal presente codice, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione». (1) 3. L'avanzamento si effettua a scelta. 4. L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione» anche nel nuovo grado. 5. n caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli delle Forze armate stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali, previste dai commi precedenti, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento. (2) (1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. zz), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. (2) Comma abrogato dall’art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.