Art. 11 Codice Ordinamento Militare - Attribuzioni in materia di armamenti

Il Ministro della difesa, in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, esercita le competenze e attribuzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e dal regolamento di attuazione. (1) (1) Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.




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