Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate: a) 88 o 89 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 89 promozioni nel primo anno; 88 promozioni nel secondo anno; b) 22 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione; 33 o 34 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 34 promozioni nel primo anno; 33 promozioni nel secondo anno; 15 o 16 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 15 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 16 promozioni il quinto anno; 18 o 19 da attribuire a colonnelli con ciclo di cinque anni: 19 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 18 promozioni il secondo e quarto anno; f) 8 da attribuire a generale di brigata; g) 3 o 4 da attribuire a generale di divisione con ciclo di cinque anni: 4 promozioni il primo, secondo, terzo e quarto anno; 3 promozioni nel quinto anno. Articolo abrogato dall’art. 1126bis, comma 1, lett. b), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29. L’art. 1126bis, comma 1, lett. c), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha stabilito che i rinvii alle disposizioni del presente articolo, abrogate dal citato art. 1126bis, comma 1, lett. b), contenuti nel presente codice, debbano intendersi riferiti alle disposizioni del regolamento di cui al citato D.P.R. n. 90/2010 ovvero del D.P.C.M. 11 gennaio 2013.