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Art. 1108 Codice Ordinamento Militare - Promozioni a scelta nel grado superiore

Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate: 12 da attribuire a capitani; 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno; 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione; 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno; 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di tre anni: una promozione il primo e il secondo anno; 2 promozioni il terzo anno. 2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni tre anni. Il ciclo di tre anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna il secondo e terzo anno. Articolo abrogato dall’art. 1126­bis, comma 1, lett. b), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29. L’art. 1126­bis, comma 1, lett. c), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha stabilito che i rinvii alle disposizioni del presente articolo, abrogate dal citato art. 1126­bis, comma 1, lett. b), contenuti nel presente codice, debbano intendersi riferiti alle disposizioni del regolamento di cui al citato D.P.R. n. 90/2010 ovvero del D.P.C.M. 11 gennaio 2013.




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