Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate: 12 da attribuire a capitani; 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno; 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione; 2 o 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 3 promozioni il secondo e quarto anno; 1 o 2 da attribuire a colonnelli con ciclo di tre anni: una promozione il primo e il secondo anno; 2 promozioni il terzo anno. 2. Le promozioni da attribuire a brigadiere generale sono una ogni tre anni. Il ciclo di tre anni prevede: una promozione il primo anno; nessuna il secondo e terzo anno. Articolo abrogato dall’art. 1126bis, comma 1, lett. b), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29. L’art. 1126bis, comma 1, lett. c), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha stabilito che i rinvii alle disposizioni del presente articolo, abrogate dal citato art. 1126bis, comma 1, lett. b), contenuti nel presente codice, debbano intendersi riferiti alle disposizioni del regolamento di cui al citato D.P.R. n. 90/2010 ovvero del D.P.C.M. 11 gennaio 2013.