Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente: la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di là del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria; (1) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell’articolo 12, comma 9bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che nell’ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell’Unione Europea coordinata dall’Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata; il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; d) il servizio di rifornimento idrico delle isole minori. (1) Lettera sostituita dall'art. 5, comma 6bis, D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 130 e dall’art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248. Successivamente, la presente lettera è stata così modificata dall’art. 15, comma 6ter, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, a decorrere dal 1° giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, comma 6quater del medesimo D.L. n. 7/2015.