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  • Art. 2151 Codice Ordinamento Militare - Posti riservati a particolari categorie nei concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile

Art. 112 Codice Ordinamento Militare - Organizzazione operativa della Marina militare

Il Comando in capo della Squadra navale è il vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipende direttamente dal Capo di Stato maggiore della Marina militare ed è retto da un ammiraglio di squadra nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa. (1) Dal Comando di cui al comma 1 dipendono direttamente le unità navali, i comandi operativi che le raggruppano e i reparti delle forze operative, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, che, con medesimo atto, ne determina anche l'articolazione, le sedi, l'ordinamento e le funzioni. (2) [3. L’ulteriore articolazione, le sedi, l’ordinamento e le funzioni dei comandi di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. (3)] (1) Comma sostituito dall’art. 6, comma 2, lett. a), n. 1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7 e, successivamente, così modificato dall’art. 14, comma 2, lett. b), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91. (2) Comma così sostituito dall’art. 6, comma 2, lett. a), n. 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (3) Comma abrogato dall’art. 6, comma 2, lett. a), n. 3), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.




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