L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando logistico della Marina militare e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata. Dal Comando logistico della Marina militare, che dipende direttamente dal Capo di stato maggiore, dipendono per le funzioni logistiche i Comandi marittimi di cui all'articolo 124. Fatte salve le prerogative e le attribuzioni delle componenti specialistiche di Forza armata, il Comando logistico della Marina militare assicura il supporto tecnico e logistico generale allo strumento marittimo, ai comandi, agli enti e al personale, nonché, quale organo direttivo centrale del Servizio dei fari e del segnalamento marittimo di cui all’articolo 114, attraverso la dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo, svolge le funzioni previste nel capo IV, titolo III, libro primo del regolamento. Il Comando in capo della Squadra navale esercita funzioni logistiche di supporto diretto ai comandi dipendenti, ai fini dell'approntamento e del mantenimento in efficienza dello strumento operativo. L'Ispettorato di sanità della Marina militare, alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, esercita funzioni di indirizzo nell'ambito della logistica sanitaria. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. Articolo corretto da Comunicato 30 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 6, comma 2, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.