Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate: 34 o 35 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 34 promozioni il primo e il terzo anno; 35 promozioni il secondo anno; 8 o 9 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 9 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 8 promozioni il secondo e quarto anno; 11 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione; 8 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione; 6 da attribuire a capitani di vascello; 3 da attribuire a contrammiragli; 1 o 2 da attribuire ad ammiragli di divisione con ciclo di tre anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; una promozione il secondo anno. Articolo abrogato dall’art. 1126bis, comma 1, lett. b), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29. L’art. 1126bis, comma 1, lett. c), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha stabilito che i rinvii alle disposizioni del presente articolo, abrogate dal citato art. 1126bis, comma 1, lett. b), contenuti nel presente codice, debbano intendersi riferiti alle disposizioni del regolamento di cui al citato D.P.R. n. 90/2010 ovvero del D.P.C.M. 11 gennaio 2013.