Art. 1143 Codice Ordinamento Militare - Periodi di permanenza minima nel grado

Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) tenente di vascello: 7 anni; b) capitano di fregata: 6 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 6 e 7 anni di anzianità nel grado; 8 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con 8, 9 e 10 anni di anzianità nel grado; 15 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i capitani di fregata con anzianità di grado pari o superiore a 15 anni; c) capitano di vascello: 5 anni; d) contrammiraglio: 2 anni. 2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti: a) guardiamarina: 2 anni; sottotenente di vascello: 6 anni; tenente di vascello: 10 anni; capitano di corvetta: 4 anni. Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.




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