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Art. 1145 Codice Ordinamento Militare - Promozioni a scelta nel grado superiore

Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate: 10 o 11 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 11 promozioni il primo e terzo anno; 10 promozioni il secondo anno; 2 o 3 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo e terzo anno; 3 o 4 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo anno; d) 2 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione; e) 1 o 2 da attribuire a capitani di vascello con ciclo di tre anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; una promozione il secondo anno. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono 3 ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il secondo anno. Le promozioni da attribuire ad ammiragli ispettori sono una ogni quattro anni. Articolo abrogato dall’art. 1126­bis, comma 1, lett. b), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29. L’art. 1126­bis, comma 1, lett. c), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha stabilito che i rinvii alle disposizioni del presente articolo, abrogate dal citato art. 1126­bis, comma 1, lett. b), contenuti nel presente codice, debbano intendersi riferiti alle disposizioni del regolamento di cui al citato D.P.R. n. 90/2010 ovvero del D.P.C.M. 11 gennaio 2013.




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