Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate: 10 o 11 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 11 promozioni il primo e terzo anno; 10 promozioni il secondo anno; 2 o 3 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo e terzo anno; 3 o 4 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: 3 promozioni il primo anno; 4 promozioni il secondo anno; d) 2 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione; e) 1 o 2 da attribuire a capitani di vascello con ciclo di tre anni: 2 promozioni il primo e terzo anno; una promozione il secondo anno. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono 3 ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il secondo anno. Le promozioni da attribuire ad ammiragli ispettori sono una ogni quattro anni. Articolo abrogato dall’art. 1126bis, comma 1, lett. b), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29. L’art. 1126bis, comma 1, lett. c), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha stabilito che i rinvii alle disposizioni del presente articolo, abrogate dal citato art. 1126bis, comma 1, lett. b), contenuti nel presente codice, debbano intendersi riferiti alle disposizioni del regolamento di cui al citato D.P.R. n. 90/2010 ovvero del D.P.C.M. 11 gennaio 2013.