Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate: 6 o 7 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di tre anni: 6 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo e terzo anno; 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni: una promozione il primo anno; 2 promozioni il secondo anno; 2 o 3 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo anno; 2 promozioni il secondo, terzo, quarto e quinto anno; d) 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione con ciclo di tre anni: una promozione il primo e terzo anno; 2 promozioni il secondo anno; e) 1 da attribuire a capitani di vascello. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono una ogni due anni. Le promozioni da attribuire ad ammiragli ispettori sono una ogni quattro anni. Articolo abrogato dall’art. 1126bis, comma 1, lett. b), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29. L’art. 1126bis, comma 1, lett. c), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha stabilito che i rinvii alle disposizioni del presente articolo, abrogate dal citato art. 1126bis, comma 1, lett. b), contenuti nel presente codice, debbano intendersi riferiti alle disposizioni del regolamento di cui al citato D.P.R. n. 90/2010 ovvero del D.P.C.M. 11 gennaio 2013.