Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate: 5 o 6 da attribuire a tenenti di vascello con ciclo di cinque anni: 6 promozioni il primo, terzo, quarto e quinto anno; 5 promozioni il secondo anno; 1 o 2 da attribuire a capitani di fregata della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: una promozione il primo, terzo e quarto anno; 2 promozioni il secondo anno; 2 da attribuire a capitani di fregata della 2^ aliquota di valutazione; 1 da attribuire a capitani di fregata della 3^ aliquota di valutazione. Le promozioni da attribuire a capitano di vascello sono 2 ogni tre anni. Il ciclo di tre anni prevede: una promozione il primo e terzo anno; nessuna promozione il secondo anno. Le promozioni da attribuire a contrammiragli sono una ogni quattro anni. Articolo abrogato dall’art. 1126bis, comma 1, lett. b), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29. L’art. 1126bis, comma 1, lett. c), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha stabilito che i rinvii alle disposizioni del presente articolo, abrogate dal citato art. 1126bis, comma 1, lett. b), contenuti nel presente codice, debbano intendersi riferiti alle disposizioni del regolamento di cui al citato D.P.R. n. 90/2010 ovvero del D.P.C.M. 11 gennaio 2013.