L’organizzazione della Marina militare è suddivisa in: Corpo di stato maggiore; Corpo del genio navale; Corpo delle armi navali; Corpo sanitario militare marittimo; Corpo di commissariato militare marittimo; Corpo delle capitanerie di porto; Corpo degli equipaggi militari marittimi. Il Corpo delle Capitanerie di porto è trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto. (1) 2bis. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1 possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: per il Corpo di stato maggiore, ufficiali di vascello; per il Corpo del genio navale, ufficiali G.N.; per il Corpo delle armi navali, ufficiali A.N.; per il Corpo sanitario militare marittimo, ufficiali di sanità; per il Corpo di commissariato militare marittimo, ufficiali commissari; per il Corpo delle capitanerie di porto, ufficiali C.P.; per il Corpo degli equipaggi militari marittimi, ufficiali C.S. (2) (3) (1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. p), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. (2) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8. (3) Per la sostituzione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2017, vedi l’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.