Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l’inserimento nell’aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) capitano: 7 anni; b) tenente colonnello: 3 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 3, 4 e 5 anni di anzianità nel grado; 6 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 6, 7 e 8 anni di anzianità nel grado; 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni; c) colonnello: 5 anni; generale di brigata: 2 anni; generale di divisione: 3 anni. 2. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti: a) sottotenente: 2 anni; tenente: 5 anni; capitano: 10 anni; maggiore: 4 anni. Articolo abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.