Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate: 13 o 14 da attribuire a capitani con ciclo di quattro anni: 13 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 14 promozioni il quarto anno; 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 4 promozioni il secondo e quarto anno; 3 o 4 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di quattro anni: 3 promozioni il primo, secondo e terzo anno; 4 promozioni il quarto anno; 3 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione; 2 da attribuire a colonnelli. Le promozioni da attribuire a brigadieri generali sono 3 ogni quattro anni. Il ciclo di quattro anni prevede: una promozione il primo, secondo e terzo anno; nessuna promozione il quarto anno. Le promozioni da attribuire a generali ispettori sono una ogni quattro anni. Articolo abrogato dall’art. 1126bis, comma 1, lett. b), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29. L’art. 1126bis, comma 1, lett. c), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha stabilito che i rinvii alle disposizioni del presente articolo, abrogate dal citato art. 1126bis, comma 1, lett. b), contenuti nel presente codice, debbano intendersi riferiti alle disposizioni del regolamento di cui al citato D.P.R. n. 90/2010 ovvero del D.P.C.M. 11 gennaio 2013.