Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale: (5) a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; (6) b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare; (7) c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero; d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave; e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare, le direzioni e sezioni del genio militare per la Marina militare; (2) (8) f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare; (9) g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare; (10) h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza. (1) (3) (4) (1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. r), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. (2) Lettera così modificata dall’ art. 6, comma 2, lett. e), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (3) Per la modifica della presente rubrica, a decorrere dal 1° gennaio 2017, vedi l’ art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91. (4) Per l’inserimento dei commi 1bis e 1ter nel presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2017, vedi l’ art. 2, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91. (5) Per la modifica del presente alinea, a decorrere dal 1° gennaio 2017, vedi l’art. 2, comma 1, lett. c), n. 2.1), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91. (6) Per la modifica della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2017, vedi l’ art. 2, comma 1, lett. c), n. 2.2), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91. (7) Per la modifica della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2017, vedi l’ art. 2, comma 1, lett. c), n. 2.3), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91. (8) Per la modifica della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2017, vedi l’ art. 2, comma 1, lett. c), n. 2.4), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91. (9) Per la modifica della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2017, vedi l’ art. 2, comma 1, lett. c), n. 2.5), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91. (10) Per la modifica della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2017, vedi l’ art. 2, comma 1, lett. c), n. 2.6), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.