Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate: 7 o 8 da attribuire a capitani con ciclo di due anni: 8 promozioni il primo anno; 7 promozioni il secondo anno; 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, terzo e quinto anno; una promozione il secondo e quarto anno; 1 o 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di cinque anni: 2 promozioni il primo, secondo, quarto e quinto anno; una promozione il terzo anno; 2 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione. Le promozioni da attribuire a colonnello sono 4 ogni cinque anni. Il ciclo di cinque anni prevede: una promozione il primo, secondo, terzo e quarto anno; nessuna promozione il quinto anno. Le promozioni da attribuire a brigadieri generali sono una ogni quattro anni. Articolo abrogato dall’art. 1126bis, comma 1, lett. b), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29. L’art. 1126bis, comma 1, lett. c), D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, come inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 29, ha stabilito che i rinvii alle disposizioni del presente articolo, abrogate dal citato art. 1126bis, comma 1, lett. b), contenuti nel presente codice, debbano intendersi riferiti alle disposizioni del regolamento di cui al citato D.P.R. n. 90/2010 ovvero del D.P.C.M. 11 gennaio 2013.