Rientra nelle competenze del Corpo delle armi navali: progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all’articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera; coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero; (1) c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio; dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a), nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento; (2) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a); (3) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare; g) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza. (4) (1) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. s), n. 1), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. (2) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. s), n. 2), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. (3) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. s), n. 3), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. (4) Per l’abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2017, vedi l’art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.