Art. 122 Codice Ordinamento Militare - Corpo sanitario militare marittimo

Rientra nelle competenze degli ufficiali medici del Corpo sanitario militare marittimo: il Servizio medico chirurgico occorrente alla Marina militare sia a terra sia a bordo; coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della difesa; l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo; eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico­legali; eseguire le ispezioni di carattere tecnico­sanitario agli stabilimenti di cura alla Marina militare ed effettuare ogni altro Servizio sanitario per la Marina militare.




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