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  • Art. 972 Codice Ordinamento Militare - Marescialli dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare

Art. 123 Codice Ordinamento Militare - Corpo di commissariato militare marittimo

Rientrano nelle competenze del Corpo di commissariato militare marittimo: la direzione della gestione amministrativa­logistica per quanto concerne: il vettovagliamento; il casermaggio, il vestiario e l’equipaggiamento; i combustibili e i lubrificanti; gli automezzi e gli altri materiali ordinari e speciali; il coordinamento e il controllo dell’attività di movimentazione e trasporto di uomini, mezzi e materiali; le attività di programmazione e contrattuali, mediante procedure accentrate o delegate o decentrate; attività di studio, ricerca, sviluppo ed elaborazione della normativa tecnica per gli approvvigionamenti; i collaudi, il controllo di qualità, la distribuzione, l’uso, la conservazione, la manutenzione, il recupero e la cessione di materiali; la gestione dei fondi necessari per il funzionamento degli enti, la predisposizione delle variazioni di bilancio e di cassa, la somministrazione dei fondi occorrenti e l’ordinazione delle conseguenti spese, l’assegnazione e variazione del fondo scorta per unità navali ed enti a terra; l’amministrazione e l’erogazione al personale militare e civile dei trattamenti economici previsti dalle disposizioni vigenti; il controllo interno di legittimità e di merito con funzioni anche ispettive, la valorizzazione e analisi delle rendicontazioni economico finanziarie; e) l’attività di consulenza giuridica nei settori: amministrativo; disciplinare; legale, sia a bordo sia a terra, e nell’ambito di operazioni fuori area relativamente all’applicazione del diritto internazionale; normativo, nella redazione degli atti di interesse della Forza armata; la gestione del contenzioso; la formazione e qualificazione del personale nell’ambito dei settori di competenza; l’assolvimento degli incarichi previsti dall’ordinamento del Ministero della difesa; l’assolvimento degli incarichi amministrativi e logistici previsti dal codice e dal regolamento, a bordo delle unità navali e presso gli enti a terra, nonché quelli previsti ai fini dell’avanzamento dal libro IV, titolo VII, capo VIII del presente codice.




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