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Art. 124 Codice Ordinamento Militare - Organizzazione territoriale periferica della Marina militare

Hanno giurisdizione sul litorale dello Stato, per i servizi della Marina militare, i Comandi marittimi che dipendono, per le funzioni territoriali, dal Capo di stato maggiore della Marina. (1) I Comandi marittimi della Marina militare adottano gli opportuni provvedimenti, ricorrendo anche, se necessario, all'impiego di personale militare all'uopo addestrato, in situazioni di necessità, se la interruzione o la sospensione del servizio di segnalamento di cui all’articolo 114, può compromettere la sicurezza della navigazione, e deve, comunque, essere garantita la continuità dell'attività operativa. (2) Le sedi, le aree di giurisdizione, l'ordinamento e le funzioni dei Comandi marittimi sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. (3) (1) Comma così sostituito dall’art. 6, comma 2, lett. f), n. 1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (2) Comma così modificato dall’art. 6, comma 2, lett. f), n. 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (3) Comma così sostituito dall’art. 6, comma 2, lett. f), n. 3), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.




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