Art. 125 Codice Ordinamento Militare - Aviazione antisommergibile della Marina militare

L'Aviazione «antisommergibile» di cui all’articolo 152 fa parte organicamente dell'Aeronautica militare, e dipende, per l'impiego, dalla Marina militare. I reparti dell'Aviazione «antisommergibile» sono costituiti: da personale dell'Aeronautica militare; da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto militare di pilota rilasciato dall'Aeronautica militare e abilitati al pilotaggio dei velivoli «antisommergibile» in dotazione ai reparti; da ufficiali della Marina militare in possesso del brevetto di osservatore dall'aeroplano; da personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi delle categorie radaristi e radiotelegrafisti in possesso del brevetto di «specialista aeronautico» rilasciato dall'Aeronautica militare. Il numero dei piloti, degli osservatori e degli specialisti della Marina militare è stabilito con il decreto del Ministro della difesa. Il generale ispettore dell'aviazione per la Marina militare, di cui all’articolo 141, e il personale dei reparti dell'Aviazione «antisommergibile» sono compresi negli organici delle rispettive Armi o Corpi. Agli ufficiali della Marina militare piloti e ai sottufficiali, graduati e comuni della Marina militare in possesso del brevetto di specialista aeronautico, in servizio presso i gruppi aerei «antisommergibile», sono estese le norme che regolano l'attività di volo del personale dell'Aeronautica militare.




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