L'ufficiale di complemento, che è giudicato idoneo all'avanzamento e iscritto in quadro, è promosso solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado, di maggiore o di eguale anzianità, appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo. Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l'esistenza nel servizio permanente effettivo di parigrado non idonei all'avanzamento o per i quali è sospesa la valutazione o la promozione.