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  • Art. 1037 Codice Ordinamento Militare - Commissione superiore di avanzamento dell’Esercito italiano

Art. 128 Codice Ordinamento Militare - Attività di pilotaggio

Il pilotaggio degli aerei imbarcati è affidato al personale della Marina militare che, compreso negli organici e nei contingenti dei rispettivi ruoli, è in possesso dei previsti brevetti e delle prescritte abilitazioni militari. I brevetti e le abilitazioni sono conferiti sulla base delle norme vigenti. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore dell'Aeronautica militare e della Marina militare, al pilotaggio degli aerei imbarcati può essere destinato anche personale dell'Aeronautica militare.




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