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  • Art. 759 Codice Ordinamento Militare - Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità

Art. 13 Codice Ordinamento Militare - Attribuzioni ulteriori

Il Ministro della difesa, oltre a quanto previsto negli articoli 10, 11 e 12, esercita le competenze: a) in materia di ordinamento giudiziario, di cui al capo VI del presente titolo; b) attribuite in via generale ai Ministri in materia di organizzazione dei rispettivi dicasteri, e in particolare quelle di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) previste dalla legge, dal presente codice e dal regolamento.




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