Art. 1351 Codice Ordinamento Militare - Uso dell’uniforme

Durante l’espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l’uso dell’uniforme, salvo diverse disposizioni. L’uso dell’abito civile è consentito fuori dai luoghi militari, durante le licenze e i permessi. Nelle ore di libera uscita è consentito l’uso dell’abito civile, salvo limitazioni derivanti dalle esigenze: delle accademie militari, durante il primo anno di corso; delle scuole allievi sottufficiali, durante i primi quattro mesi di corso formativo; c) delle scuole militari; dei servizi di sicurezza di particolari impianti e installazioni; operative e di addestramento fuori sede.




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