L’esercizio a livello centrale e periferico, da parte del Corpo delle capitanerie di porto, delle competenze di cui agli articoli 134, 135, 136 e 137, avviene mediante le proprie risorse umane e strumentali. Il Corpo delle capitanerie di porto è soggetto alle misure organizzative e funzionali adottate ai sensi dell’articolo 26 del decretolegge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2009, n. 14, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che vi sono enunciati. (1) (1) Comma così corretto da Comunicato 1° giugno 2010, pubblicato nella G.U. 1° giugno 2010, n. 126.